Terreni a riposo per la PAC 2018: attenzione alle regole
A seguito dell’approvazione del nuovo Decreto Ministeriale di applicazione del regolamento UE 1307/2013, contenente le novità del regolamento Omnibus, è utile riassumere le regole che devono essere rispettate nei terreni messi a riposo. Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1 gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda. Per i terreni a riposo seminato con specie mellifere il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1 gennaio e fino al 31 luglio dell’anno di domanda. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo, che prevede comunque un’attività agricola, può essere:
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d’interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1 marzo e il 30 giugno di ogni anno. Fatto salvo quanto indicato al punto precedente, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
Sui terreni lasciati a riposo nelle aree di interesse ecologico (EFA), non è consentito l’uso di prodotti fitosanitari. |
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