Titoli PAC – Accesso alla riserva nazionale
Riteniamo possa tornare utile riepilogare, a beneficio di tutti gli agricoltori interessati, le disposizioni relative alla richiesta di titoli Pac alla Riserva nazionale da parte di:
I requisiti generali per l’accesso alla riserva nazionale sono stati disciplinati con la circolare dell’AGEA Coordinamento prot. 35478 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto “Riserva nazionale per l’attribuzione dei titoli PAC – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2025. La circolare sopra richiamata precisa, inoltre, per ciascuna fattispecie di accesso, i requisiti di ammissibilità.
In linea generale ricordiamo che:
- possono presentare la domanda di accesso alla riserva (DAR), i produttori di età compresa tra i diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e i sessanta anni compiuti nell’anno della presentazione della domanda e le persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell’anno della presentazione della domanda;
- è necessario che l’azienda rispetti il requisito di agricoltore in attività.
- la richiesta dei titoli da riserva è consentita per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro, detenute alla data del 15 maggio 2025.
Per quanto riguarda i requisiti di età, il “giovane” non deve avere più di 40 anni nell’anno di presentazione della domanda e il “nuovo” un’età compresa tra 41 e 60 anni.
Per le fattispecie “Giovane” e “Nuovo” è necessario il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di accesso alla riserva nazionale, in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
1) superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
Nel caso di persone giuridiche richiedenti la riserva nazionale per le fattispecie “Nuovo” e “Giovane, nella Domanda deve essere indicato il nominativo e il CUAA della persona fisica che esercita il controllo sulla società, nel caso di “nuovo agricoltore” deve svolgere la funzione di rappresentante legale della società e sottoscrivere la domanda.
Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l’attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda.
I titoli ottenuti dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall’anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria.
Nel caso di accesso alla riserva con la fattispecie “giovane”, per le sole persone giuridiche, qualora il soggetto “giovane”, che con i propri requisiti soggettivi abbia consentito l’accesso alla riserva, perda il controllo effettivo e duraturo della società prima della scadenza del triennio, interverrà il ritiro definitivo dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale o dell’incremento di valore nell’anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.
L’accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C – contrasto all’abbandono di terre – e D- Compensazione di svantaggi specifici – è consentito una sola volta per la medesima superficie.
Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha già ricevuto l’attribuzione di titoli in una qualsiasi campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l’incremento di quelli già detenuti dall’agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.