Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Norme in materia di cassa integrazione per operai a tempo indeterminato (CISOA)

Sulla G.U. n. 175 del 28/0/2023 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Il provvedimento -emanato a seguito di un ampio confronto avvenuto nei giorni scorsi con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato del Lavoro e delle Parti Sociali, a cui la nostra Organizzazione ha partecipato attivamente– contiene importanti previsioni di natura emergenziale per il settore agricolo, particolarmente interessato in quest’ultimo periodo dall’emergenza caldo che ha creato, e sta creando, ripercussioni negative sulle attività e sulle produzioni, nonché sulla gestione delle risorse umane.

 

Ricordiamo che da parte dell‘INPS e dell’INL, nei giorni scorsi, è stata ribadita la possibilità anche per le aziende agricole, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CISOA per il settore agricolo), e sono state fornite una serie di indicazioni relative alle condizioni da soddisfare affinché le relative domande siano accolte.

 

Con il decreto-legge in commento, per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, sono state introdotte deroghe all’attuale impianto del trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato, al fine di favorire e ampliare l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale,  nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto (29 luglio 2023) fino al 31 dicembre 2023.

 

In particolare, all’art. 2 del citato provvedimento, è stata prevista:

 

  1. la possibilità di utilizzare la CISOA per gli operai a tempo indeterminato per metà dell’orario giornaliero: il datore di lavoro può ricorrere al trattamento d’integrazione salariale a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dagli OTI, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà dell’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto;
  2. la neutralizzazione di tali periodi di trattamento per cui le giornate di integrazione dovute per l’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA;
  3. l’equiparazione di tali periodi di trattamento di integrazione salariale eccezionale ai periodi lavorativi utili al raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro per poter usufruire della CISOA;
  4. la semplificazione del procedimento di concessione della CISOA per emergenza climatica.

 

Si tratta di misure importanti oggetto di nostra espressa richiesta nel corso del confronto con il Governo e le altre parti coinvolte, che a nostro avviso potranno rivelarsi utili per fronteggiare lo stress termico e in generale le emergenze climatiche che dovessero presentarsi fino alla fine dell’anno. Purtroppo, non è stata accolta la nostra richiesta, più volte reiterata di includere eccezionalmente nell’ambito di applicazione della CISOA per emergenza climatica anche gli operai agricoli e tempo determinato, che rappresentano circa il 90 % della forza lavoro agricola. Continueremo ad insistere nella nostra richiesta al Governo e al Parlamento in sede di conversione del decreto-legge in commento.

 

Altro aspetto critico è quello relativo all’entrata in vigore di questa forma eccezionale di CISOA che il decreto-legge fissa al 29 luglio (e non al 1°luglio, come per la CIGO) escludendo dall’ambito di applicazione della disposizione in commento le ondate di calore verificatesi nel corso del corrente mese di luglio (che comunque rientrano nell’ambito di applicazione della CISOA ordinaria). Anche su questo aspetto cercheremo di intervenire per allineare la decorrenza della nostra forma di integrazione salariale a quella della CIGO (1°luglio).