Vendita diretta di prodotti di terzi: chiarimenti Inps
L’Inps, con circolare n.76 del 22 maggio scorso, ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi sull’inquadramento previdenziale delle modifiche introdotte all’articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001 in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari da parte di imprenditori agricoli.
Ricordiamo che, con le recenti modifiche normative, gli imprenditori agricoli possono anche acquistare sul mercato per rivendere al dettaglio prodotti agricoli o alimentari non di propria produzione purché:
- i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio siano acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.
- il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve sia prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Solo nel caso in cui siano soddisfatte queste due condizioni, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli o alimentari, non di propria produzione, continua ad essere considerata attività agricola connessa.
L’Inps, alla luce di ciò, chiarisce che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari anche non di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli, non fa venire meno la classificazione nel settore previdenziale agricolo, a condizione che il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti sia prevalente rispetto a quello derivante dalla vendita dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Con riguardo a tali condizioni, l’Inps precisa che:
- l’acquisto da altri imprenditori agricoli deve avvenire senza l’ausilio di alcun tipo di intermediazione commerciale (i prodotti non possono essere acquistati presso negozi o centri commerciali ma esclusivamente da imprenditori agricoli);
- la “prevalenza” deve riferirsi al fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli, e non alla quantità degli stessi.