Versamento imposte sui redditi

Ricordiamo che entro il prossimo 2 luglio (il 30/6 cade di sabato) dovrà essere versato il saldo per l’anno 2017 e la prima rata di acconto per il 2018 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi ed Irap. Le imposte possono essere versate anche entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. E’ possibile versare a rate mensili; i versamenti devono comunque concludersi entro il mese di novembre. I codici tributo da utilizzare nel mod. F24 sono i seguenti:

  • 4001 – Irpef saldo

  • 4033 – Irpef acconto prima rata

  • 3801 – addiz.le regionale all’Irpef

  • 3800 – Irap saldo

  • 3812 – Irap acconto prima rata

  • 3844 – addiz.le comunale all’Irpef – saldo

  • 3843 – addiz.le comunale – acconto

  • 1842 – cedolare secca – saldo

  • 1840 – cedolare secca – acconto prima rata

Successivamente, le dichiarazioni devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Si ricorda che i redditi dominicali ed agrari dei terreni posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, non sono soggetti ad Irpef (vale per il triennio 2017-2019). Le spese di istruzione sono detraibili fino all’importo di euro 717 (era 564 l’anno scorso) e sono diventati detraibili le spese per l’acquisto di alimenti speciali elencati nella sezione A1 del Registro nazionale (riguarda i soggetti impossibilitati a nutrirsi mediante i comuni alimenti – non sono compresi gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci). Inoltre, dal 1/6/2017, sui canoni di locazione di abitazioni, di durata non superiore a 30 gg, conclusi con l’intervento di un intermediario che abbia anche provveduto all’incasso del canone, è applicata una ritenuta del 21%; l’intermediario deve rilasciare apposita certificazione, per permettere di recuperare la ritenuta nella dichiarazione dei redditi.

Con riferimento all’Irap, si ricorda che continua l’esenzione per i soggetti che esercitano le attività agricole nei limiti del reddito agrario. Restano comunque soggette all’imposta, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9%, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività connesse (trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelli indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di servizi) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti del reddito catastale.

 

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