Whistleblowing: obbligo per le aziende con più di 50 lavoratori
Il prossimo 17 dicembre scattano gli obblighi previsti dal D.lgs. n.24/2023 in materia di “Whistleblowing” (ovvero la tutela degli autori di segnalazioni di illeciti all’interno di un contesto lavorativo di un’azienda pubblica o privata) per i datori di lavoro che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Conseguentemente, le aziende agricole che soddisfano i predetti requisiti dimensionali sono tenute ad attivare adeguati canali interni di segnalazione, affidando la gestione a una persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale formato oppure a soggetto esterno. Per le aziende che occupano oltre i 250 dipendenti l’obbligo è scattato 15 luglio 2023.
L’adozione del canale interno di segnalazione richiesto dalla normativa – lo ripetiamo – ha lo scopo di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, ma anche della persona coinvolta o semplicemente menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione. Inoltre, il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR, per la tutela della privacy.
In definitiva, i datori di lavoro che superano il predetto requisito dimensionale (50 e oltre dipendenti) devono entro il 17 dicembre 2023:
– istituire un canale interno di segnalazione che abbia le caratteristiche sopra ricordate (riservatezza), anche attraverso un fornitore esterno;
– nominare un responsabile (anche esterno) che deve ricevere e gestire le segnalazioni di eventuali illeciti;
– fornire ai sindacati una idonea informativa se da questi richiesta;
– informare il personale dipendente.
Le aziende interessate all’adempimento possono rivolgersi agli uffici dell’associazione per ulteriori approfondimenti e per l’eventuale assistenza.