Zootecnia: misure eccezionali per i produttori
L’organismo pagatore AGEA ha emanato la circolare n. 19383 del 3 marzo 2017 concernente una serie di misure eccezionali per i produttori di latte e per gli allevatori di altri settori zootecnici, in applicazione degli interventi previsti dal D.M. 1°marzo 2017.
Gli aiuti sono destinati alle aziende zootecniche ubicate su tutto il territorio nazionale, le quali devono presentare delle apposite domande ad Avepa o ad altri organismi pagatori tra il 28 marzo al 17 aprile. Sono inoltre previste una dichiarazione integrativa entro il termine del 21 luglio 2017 e una domanda di pagamento entro il 30 settembre 2017.
Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati in zone di montagna ( € 14.000.000,00)
L’aiuto è concesso alle aziende ubicate in montagna che nel corso dell’anno 2016 abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno più acquirenti o abbiano effettuato vendite dirette di latte o prodotti lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda e sarà concesso per ogni vacca che abbia partorito almeno una volta, presente in azienda al 31 luglio 2016 (bovini registrati ed identificati in BDN). L’importo unitario, determinato dal rapporto tra il plafond disponibili ed il numero di vacche ammissibili, è ridotto del 50% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni azienda, eccedono i primi cento; del 75% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni azienda, eccedano i primi duecento.
Sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualità del gregge ( € 6.000.000,00)
L’aiuto è concesso per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di età superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017, sulla base dei dati della BDN ed è limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016. L’importo unitario, determinato dal rapporto tra il plafond e il numero dei capi ammissibili non potrà essere superiore a 15,00 €
Sostegno alle aziende di allevamento di suini che migliorano la qualità e il benessere degli allevamenti ai sensi della direttiva 2008/120 (CE), € 8.348.600,00.
L’aiuto è concesso alle aziende che svezzano i lattonzi non prima di 28 giorni di età ed è concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017. Il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni dovrà essere certificato da un veterinario iscritto all’albo dell’ordine professionale.
L’importo unitario, determinato dal rapporto tra il plafond ed il numero di capi ammissibili viene: maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe; ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime 500; ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime 2.000. Fatta salva la maggiorazione di cui al punto precedente, l’importo dell’aiuto unitario non potrà comunque essere superiore a € 45,00 per scrofa.
Le aziende interessate agli aiuti descritti sono invitate a recarsi quanto prima allo sportello del Caa di riferimento.
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