Novità: DPCM del 10 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato giovedì 10 aprile 2020 di avere firmato un nuovo DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile.

Le disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

L’elenco delle attività ammesse è in pratica quello già previsto dal DPCM dell’11 marzo scorso cui sono state aggiunte le seguenti tre categorie di commercio al dettaglio prima non previste e comunque non di interesse per il settore agricolo:

  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Per quanto di interesse agricolo, e in relazione a quanto richiesto da Confagricoltura sono state inserite le seguenti attività:

  • 02. Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
  • 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
  • 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio esclusa la realizzazione.

Per quanto concerne il florovivaismo è incluso tra le attività produttive sempre consentite così come per i suoi prodotti è sempre permessa la vendita inclusi anche semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. Tale vendita, si deve intendere consentita anche al dettaglio.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite:

  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3
  • le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione
  • i servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (tra cui la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, ambiente, controllo su animali e su merci deperibili, approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, gestione e manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; servizi di protezione ambientale)
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Inoltre per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione e la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

In allegato i seguenti documenti: