Trascinamento delle giornate per gli OTD per eventi calamitosi: compilazione elenchi nominativi dei braccianti agricoli 2020

L’INPS, con circolare n. 25 dell’11 febbraio u.s., ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione nel 2020 del beneficio riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) in caso di calamità naturali ai sensi dell’art. 21, c. 6, legge n. 223/1991, come modificato dall’art. 1, c. 65, della legge 247/2007.

Si tratta del cd. “trascinamento di giornate negli elenchi”, ovvero del diritto alla riconferma delle giornate svolte nell’anno precedente in favore degli OTD che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici INPS, alle dipendenze di imprese agricole ricadenti in aree calamitate (delimitate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (interventi compensativi in caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica).

Replicando le istruzioni già fornite in particolare con la circolare n. 57/2009, l’INPS prevede che i datori di lavoro agricolo che ricadono nelle aree delimitate ed abbiano beneficiato degli interventi di cui d.lgs. n. 102/2004 in quanto colpiti e danneggiati dagli eventi eccezionali, inviino per via telematica, entro il 25 febbraio 2021, una dichiarazione di responsabilità in merito alla sussistenza di tali condizioni.

La dichiarazione di responsabilità da parte delle aziende è finalizzata a consentire agli operai agricoli a tempo determinato che sono stati alle loro dipendenze nel corso dell’anno precedente, di usufruire delle provvidenze riconosciute dalle leggi sopra citate (vale la pena di ricordare in proposito che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata dagli OTD entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto).

L’invio si effettua, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, attraverso l’apposito servizio denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito www.inps.it .

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari dovrà invece essere inviato alla competente sede INPS territoriale, sempre entro il 25 febbraio 2021, il modulo “SC95” denominato “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile sul sito www.inps.it.

Sebbene non si tratti di una novità – giacché, come detto, l’INPS replica le medesime istruzioni dal 2009 – vale la pena di sottolineare che, a nostro avviso, si tratta di un adempimento posto a carico dei datori di lavoro agricolo in assenza di una specifica disposizione di legge.

Peraltro, quest’anno la scadenza ravvicinata – 25 febbraio p.v. – non facilita certo le aziende e i loro intermediari, alle prese con le ordinarie scadenze e con gli adempimenti straordinari relativi alle diverse misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID.