biomasse

Impianti a biomasse esistenti: incremento della capacità di produzione

Si informa che con la legge n. 79/2022 (Legge di conversione del DL 36/22 – PNRR2), la misura “Sblocca motori” introdotta dall’articolo 5 bis “Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas” del D.L. 21/2022, è stata estesa agli impianti a biomasse di potenza fino ad 1 MW.

Così come già previsto per il biogas, anche per gli impianti a biomasse realizzati in ambito agricolo (impianti qualificati all’uso di biomasse agroforestali) ed entrati in esercizio prima del 20 maggio 2022 è dunque consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica oltre la potenza nominale di impianto  e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della connessione alla rete e nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (comma 1).

Tale incremento di produzione potrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni (comma 2):

  1. la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell’impianto non è incentivata, per cui non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di sistema;
  2. l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
  3. l’utilizzo di capacità produttiva oltre il limite del 20%, richiede una modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

Si tratta pertanto di una misura interessante, frutto dell’azione portata avanti da Confagricoltura, che consente, laddove ricorrano le condizioni di vantaggio (sia di tipo tecnico che economico) di incrementare la produzione elettrica.

Si segnala da ultimo che i produttori interessati ad incrementare la produzione di energia, nei termini della norma in commento, per procedere all’immissione in rete, dovranno attendere – anche se non espressamente previsto nella legge – la definizione da parte del GSE delle modalità e degli strumenti con i quali gli operatori potranno procedere, nonché a definire le condizioni di ritiro della quota aggiuntiva (tipologia contratto, prezzo, ecc.); ciò anche per non rischiare di contravvenire agli impegni legati alle convenzioni di ritiro in tariffa onnicomprensiva in essere.

Su questo punto si segnala che, anche per quanto riguarda il biogas, il GSE non ha ancora fornito indicazioni agli operatori. Detto questo, sarà nostra cura sollecitare il GSE ad una rapida definizione delle modalità operative anche per impianti a biomasse.

Si sottolinea infine che a seguito dell’aumento di potenza dell’impianto occorre verificare l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e all’autorizzazione integrata ambientale.