La giurisprudenza e l’agrivoltaico
Nell’attesa che, nelle prossime settimane, sia finalmente pubblicato il bando PNRR relativo all’Agrovoltaico, dopo la pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 148:2023 del 03.08.2023, è giunto il momento in cui anche il più rilevante organo della giustizia amministrativa italiana si è interessato a questa nuova fonte di energia rinnovabile.
Con sentenza n. 8029 del 30.08.2023, il Consiglio di Stato ha reso significative precisazioni sull’agrivoltaico e, in particolare, sulla differenza tra questo tipo di FER ed il fotovoltaico tradizionale.
Dopo aver ricordato che l’agrivoltaico si caratterizza per un utilizzo “ibrido” dei terreni, sicché la loro superficie resta permeabile ed utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola, il Consiglio di Stato ne esclude esplicitamente l’assimilazione, nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione amministrativa, al fotovoltaico.
Gli impianti agrivoltaici non possono essere valutati applicando pedissequamente i criteri generali previsti per il fotovoltaico a terra, poiché tali criteri sono inadatti ad una tecnologia evoluta e di nuova generazione.
Ricorda il Giudice amministrativo che “un impianto agrivoltaico mira proprio ad adottare soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”. Soluzioni che devono attentamente valutate dalla pubblica amministrazione nel procedimento di autorizzazione, considerato che il principio fondamentale in materia, più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, è quello della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
L’agrivoltaico non costituisce soltanto espressione di tale principio, bensì equo bilanciamento con le esigenze di tutela del suolo e preservazione delle attività agricole e zootecniche.
A fronte di quanto sopra, non si può che attendere con rinnovata fiducia l’emanazione del bando PNRR destinato al finanziamento dell’intervento in questione.