Contratto di soccida: l’Agenzia delle Entrate riepiloga le condizioni per la detrazione dell’Iva
L’Agenzia delle Entrate, con una recente risposta ad interpello, ha riassunto il trattamento fiscale del contratto di soccida con ripartizione degli animali. Cogliamo l’occasione per ricordare le norme fiscali applicabili a questa tipologia contrattuale.
La soccida è un contratto di tipo associativo tra soccidante e soccidario per l’allevamento di animali, che prevede la ripartizione dell’accrescimento tra i due contraenti.
Nel contratto di soccida con ripartizione del prodotto (soccida “in natura”) alla fine del ciclo gli animali vengono ripartiti tra soccidante e soccidario ed entrambi i soggetti, essendo imprenditori agricoli, possono detrarre l’IVA sugli acquisti.
Invece, nel contratto di soccida monetizzata non c’è nessuna divisione degli animali; questi vengono ritirati tutti dal soccidante che provvede alla vendita e liquida una quota di denaro al soccidario. Tale quota non è soggetta ad IVA e pertanto il soccidario non può detrarre l’IVA sugli acquisti, perché l’articolo 19 del Decreto sull’IVA n. 633/72 preclude la detrazione per gli acquisti relativi ad operazioni esenti o fuori campo IVA.
In passato, si erano avuti casi di soccida con ripartizione del prodotto nei quali il soccidario aveva ceduto la propria quota di animali al soccidante e si era visto riqualificare il contratto in una soccida monetizzata, con conseguente recupero dell’IVA detratta.
Con questa risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di un contratto da cui si desuma in modo chiaro e univoco la scelta della ripartizione degli animali, il soccidario ha la possibilità di vendere la propria quota di animali al soccidante, senza rischiare contestazioni in merito all’IVA detratta. É inoltre necessario redigere dei verbali di inizio e fine ciclo, con evidenziata l’entità degli accrescimenti che dovranno essere divisi tra le parti.