Con le “Loagri”: retribuzione non tassata e vantaggio contributivo per le aziende che non si trovano in zone svantaggiate
La legge di bilancio del 2023 ha introdotto in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato” (c.d. Loagri), finalizzata a consentire la gestione di esigenze lavorative temporanee e stagionali. La norma, prorogata al 2025, con la legge di bilancio per il 2026 (art. 1, c. 156, della legge n. 199/2025) è stata resa strutturale, confermandola secondo le regole già previste.
La disposizione consente l’assunzione, con tale tipologia contrattuale, di soggetti disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali e dell’assegno di inclusione, pensionati, studenti under 25, detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in regime di semilibertà.
Sono invece esclusi coloro che abbiano intrattenuto, nei tre anni precedenti, un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (sia a tempo determinato che indeterminato), fatta salva l’ipotesi in cui si tratti di soggetti titolari di trattamento pensionistico.
Le attività possono riguardare esclusivamente lavorazioni di carattere stagionale e la durata delle prestazioni non può eccedere i 45 giorni annui per ciascun lavoratore, nell’ambito di un rapporto di lavoro la cui durata complessiva non può comunque superare i 12 mesi.
Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (non in contanti), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella antinfortunistica INAIL e di quella di natura contrattuale (cioè CAC nazionale e provinciale, EBAN, EBAT, etc.), nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010).
Resta preclusa l’instaurazione del rapporto ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i CCNL di lavoro stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.



