Campagna assicurativa: schema di decreto di modifica del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018
Il Ministero delle Politiche agricole ha definito il decreto di modifica del “Piano assicurativo agricolo 2018 (PAN)”, al fine di recepire la nuova normativa prevista dal Regolamento (UE) n.2393/2017 (“Omnibus”), che ha modificato alcune condizioni riguardanti le polizze assicurative agevolate. Sostanzialmente l’abbassamento della soglia minima di perdita dal 30% al 20% e la contribuzione europea dal 65% al 70% sui premi assicurativi. L’attivazione del decreto “Omnibus” era già prevista in via automatica nel Piano assicurativo di quest’anno; rimaneva però ancora da decidere il trattamento da riservare alle polizze assicurative sull’uva da vino, che possono godere sia delle agevolazioni comunitarie del PSRN – Gestione dei rischi (Reg. UE n.1305/2013) che dell’OCM Vino (n.1308/2013), aventi condizioni fra loro differenti.
Al riguardo il MIPAAF ha optato di applicare condizioni uguali per tutti e due i regimi, al fine di facilitare il preventivo utilizzo delle risorse disponibili con l’OCM Vino. Ha quindi stabilito, per la sola uva da vino, di mantenere come nel 2017 una soglia minima di danno superiore al 30% e di abbassarla al 20% per tutte le altre produzioni vegetali e zootecniche, in linea con le indicazioni dell’“Omnibus”.
La contribuzione per tutti i contratti assicurativi su prodotti vegetali e zootecnici, compresa l’uva da vino, è innalzata di cinque punti percentuali (laddove quindi il Piano 2018 originariamente prevedeva un contributo del 65%, questo è portato al 70%) con le seguenti eccezioni:
- le polizze sperimentali (ricavo e index) contributo al 65%,
- le polizze uva da vino che coprono due soli eventi al 65%,
- le polizze con due eventi di copertura degli altri prodotti esclusa l’uva da vino, che rimangono al 60%.
Al fine poi di agevolare i contratti assicurativi sull’uva da vino sono riviste le percentuali di attivazione della clausola di salvaguardia su tali polizze; nello specifico:
- la clausola è incrementata al 95% (dal 90%) per i certificati/polizze che coprono gli eventi catastrofali (siccità, alluvione, gelo e brina) con o senza avversità atmosferiche,
- al 90% per i contratti assicurativi con copertura di tutte le avversità atmosferiche,
- all’85% per quelli che coprono solo due avversità atmosferiche.
Per tutte le polizze che assicurano le altre produzioni vegetali e zootecniche le clausole di salvaguardia rimangono invece invariate (90% per le polizze con eventi catastrofali, 85% per quelle con tre o più avversità atmosferiche e 75% per quelle a due rischi).
Il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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