Vendita di alcolici: ripristinato l’obbligo di denuncia fiscale
Il cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 34/2019) ha ripristinato l’obbligo della denuncia di attivazione e della correlata licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per la vendita di alcolici effettuata da esercizi pubblici, di intrattenimento al pubblico, esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, obbligo che era stato precedentemente abrogato nel 2017 dalla legge 124.
Questa modifica riguarda anche le aziende del settore agrituristico.
L’Agenzia delle Dogane (con la nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019) ha chiarito le possibili casistiche che possono presentarsi nelle aziende e come è possibile sanare la situazione senza ricorrere in sanzioni:
Caso | Adempimenti necessari |
Attività in possesso della licenza in quanto ottenuta prima dell’abrogazione della Legge 124 avvenuta nel 2017 | Nessun adempimento. Solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio, si dovrà darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane. |
Attività avviate nel periodo di abrogazione dell’obbligo di richiesta della licenza (dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019) Ovvero i soggetti che svolgono un’attività di vendita di alcolici avviata nel periodo di abrogazione dell’obbligo della preventiva richiesta della licenza, |
Devono
provvedere entro
il 31 dicembre 2019 a presentare la denuncia di attivazione di
esercizio di vendita di alcolici all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente.
Scarica il modello |
Attività
avviate dopo il 29 giugno 2019
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Prevedono
che la comunicazione al SUAP assorbe anche il procedimento
tributario della denuncia, l’esercente che intende avviare
un’attività di somministrazione o vendita di alcolici
avvalendosi della procedura messa a punto dall’autorità
comunale non
deve presentare la denuncia all’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente.
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Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata continuano a non essere soggette all’obbligo di denuncia fiscale.