Bando biosicurezze suini

La Regione ha pubblicato il “Bando per il sostegno alle imprese suinicole in materia di biosicurezza. D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28 marzo 2022.”

Il bando sostiene investimenti strutturali o dotazionali negli allevamenti suinicoli per la prevenzione del potenziale produttivo aziendale dal verificarsi di epizoozie. Il sostegno viene erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammessa che va da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 70.000,00 per ciascuna impresa.

Il bando prevede un impegno di spesa di € 534.818,00, ma si prevedono ulteriori stanziamenti del Masaf per euro 1.661.510,21.

Scadenza: sono fissati 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR per la presentazione delle domande (scadenza 5 febbraio 2026).

Investimenti strutturali e dotazionali previsti:

  1. a) Realizzazione/ristrutturazione di punti di cambio abiti, punti lavaggio e disinfezione delle mani e calzature all’ingresso e all’uscita dei diversi capannoni (strutture e attrezzature);
  2. b) Acquisto attrezzature per pulizia e disinfezione dei locali e degli edifici e delle attrezzature zootecniche;
  3. c) acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi compresa eventuale realizzazione di sottostante piazzola;
  4. d) Acquisto e installazione di protezioni antinsetto e antizecche;
  5. e) Realizzazione o ristrutturazione recinzione fissa a prova di bestiame;
  6. f) Realizzazione/ampliamento cella frigo per stoccaggio carcasse;
  7. g) Realizzazione o ristrutturazione delle zone filtro con una netta separazione tra la zona sporca e la zona pulita;
  8. h) Realizzazione di accesso e percorso differenziato rispetto all’area di stabulazione del contenitore/cellafrigo di conservazione dei morti (cancelli, recinzioni, pavimentazioni);
  9. i) Realizzazione/ristrutturazione di locali separati fisicamente e funzionalmente per la quarantena dei capi di nuova introduzione;
  10. j) Realizzazione di ingresso differenziato rispetto a quello dell’area di stabulazione per le operazioni di trasporto dei liquami (cancelli, recinzioni, pavimentazioni);
  11. k) Opere di delimitazione fisse (cancelli, recinzioni, pavimentazioni,) per rendere esterna all’allevamento la zona di stoccaggio liquami;
  12. l) realizzazione pese mezzi di trasporto bestiame;
  13. m) realizzazione punti di carico bestiame esterni all’allevamento. Sono ammessi investimenti destinati a semplice sostituzione di strutture e attrezzature esistenti purchè rientranti nelle tipologie sopra citate.