Esposizione alle alte temperature. Rischi per i lavoratori e misure di prevenzione

Il 25 luglio è stata presentata la bozza di protocollo per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi derivanti dall’esposizione alle alte temperature. Il protocollo, a firma del Ministero della Salute, INL, INPS, INAIL e Parti sociali, pone come priorità la protezione dei lavoratori dai rischi connessi alle temperature, alla luce degli scenari di cambiamento climatico.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 fornisce il quadro per la protezione dei lavoratori: i datori di lavoro devono effettuare una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e stabilire misure preventive per proteggere i lavoratori da qualsiasi rischio sul luogo di lavoro, seguendo una gerarchia di controllo e dando priorità alle misure tecniche e organizzative rispetto a quelle personali.

In particolare, Il datore di lavoro di aziende afferenti al settore agricolo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori deve valutare il rischio delle alte temperature, sia negli ambienti all’aperto che confinati, individuando le misure di prevenzione e protezione e pianificando l’attuazione delle stesse.

Ogni attività deve essere settata su età, condizioni fisiche, resistenza allo sforzo. I lavori di maggior impegno fisico vanno programmati in orari e in luoghi a basso indice di soleggiamento (entro le 10.00 e dopo le 17.00), con temperature più favorevoli (<32.8°C), effettuando una rotazione oraria

fra i lavoratori esposti, prevedendo pause in luoghi freschi ed evitando lavori in solitario. La temperatura e l’umidità devono essere rilevate costantemente con termometri ed igrometri.

I DPI devono essere adeguati all’attività svolta, alle condizioni climatiche e all’impegno fisico. Ogni lavoratore deve indossare abiti leggeri e traspiranti (non a pelle nuda), di colore chiaro, con copricapo e rinfrescarsi con acqua fresca e bere indipendentemente dallo stimolo della sete.

Si segnala che è a disposizione una piattaforma in grado di fornire una previsione a 120 ore (5 giorni) del rischio da microclima caldo (www.worklimate.it), poiché, per ottenere una misura dello stress da caldo non è sufficiente considerare la sola temperatura ambientale ma anche altri fattori, quali la velocità dell’aria, l’irraggiamento solare e l’umidità relativa (ma non solo).

Infine, di ricorda che l’INPS rende disponibili ai lavoratori dei comparti edili e agricolo la possibilità di attivare una cassa integrazione in caso di temperature estreme.