LAVORATRICI SVANTAGGIATE: INDICAZIONI OPERATIVE INPS PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE

L’agevolazione per l’assunzione di donne svantaggiate è riconosciuta dall’ultima legge di bilancio e anche dalla legge di bilancio 2021 ed è stata autorizzata dalla Commissione Europea nel rispetto delle condizioni del nuovo “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).

L’assunzione deve comportare un “incremento occupazionale netto” calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

La circolare INPS del 23 giugno 2023 chiarisce che “possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo”.

Si tratta di una precisazione importante, perché viene riconosciuto pienamente il diritto all’agevolazione sia per il settore agricolo e sia per i datori di lavoro non imprenditori.

Secondo la circolare INPS l’incentivo riguarda le assunzioni “di donne lavoratrici svantaggiate”. Per “donne lavoratrici svantaggiate” ai sensi della predetta normativa devono intendersi:

  1. a) donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  2. b) donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ai fini del rispetto del requisito, precisa l’INPS, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia[1] (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027).
  3. c) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere annualmente individuati con decreto interministeriale (Lavoro, Economia). Per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2023 occorre fare riferimento al Decreto Interministeriale (Lavoro, Economia) del 16 novembre 2022 che annovera l’agricoltura tra i settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  4. d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La circolare INPS precisa che l’esonero spetta, oltre che per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle a tempo determinato.

Da sottolineare che, per le assunzioni a tempo determinato, la legge e la circolare INPS non individuano un periodo minimo di durata ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame.

L’INPS chiarisce che gli incentivi spettano:

  • fino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

L’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022 è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Ed invece l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Nelle ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.