Prodotti fitosanitari: obbligo di informazione nelle aree frequentate dalla popolazione

Le norme relative all’impiego dei prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, dispongono l’obbligo ad adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, per evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, i danni agli animali e alle risorse ambientali.

Inoltre gli operatori professionali devono adempiere all’obbligo di segnalazione dell’intervento fitosanitario al fine di tutelare le persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall’applicazione di prodotti fitosanitari.

Il PAN (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con DM del 22/01/20142014) prevede l’obbligo di segnalare l’intervento nelle seguenti situazioni:

  • impiego di prodotti fitosanitari in zone frequentate dalla popolazione;
  • impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalla popolazione o da gruppi altamente sensibili;
  • quando espressamente riportato in etichetta;
  • quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti.

Con riferimento alle disposizioni nazionali la Regione del Veneto, con la DGR n. 1082 del 30 luglio 2019, ha aggiornato gli indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e inserito la proposta di Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Oltre a rispettare le norme nazionali e regionali l’utilizzatore professionale deve quindi informarsi circa limitazioni locali rispetto all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Diversi sono infatti i comuni che hanno adottato il regolamento suddetto ed individuato le “aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”, cioè le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all’utilizzo da parte della collettività. Altri comuni stanno adottando il regolamento.

La citata Dgr (n. 1082/2019) nelle “aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”, prevede che sia esposto un cartello che riporti le diciture: “ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI”, con le informazioni aggiuntive riferite a sostanza attiva utilizzata, finalità e data del trattamento, durata del divieto di accesso all’area trattata.

Per aree diverse da quelle sopra menzionate, ovvero in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente

frequentate dalla popolazione ma non rientranti tra le aree individuate dalle Amministrazioni comunali,

gli utilizzatori professionali devono segnalare l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

  • per le colture estensive e industriali: prima dell’inizio del trattamento e per tutta la durata dell’operazione sul lato dell’appezzamento trattato, prossimo all’area potenzialmente frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all’inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: “TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI”
  • per le colture ortofrutticole e la vite: dall’impianto, o comunque prima dell’inizio dei trattamenti, sino all’estirpazione sul lato dell’appezzamento trattato, prossimo all’area potenzialmente frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all’inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: “AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI NEL PERIODO” (es. dal 15 marzo al 15 luglio)
  • il materiale utilizzato per i cartelli deve essere resistente agli urti e alle intemperie.
  • deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
  • la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
  • le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili.

La misura del cartello deve essere idonea a contenere le informazioni di cui sopra (Cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori a formato A4).

Il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro.

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