Rinviata la fattura elettronica per l’acquisto di carburanti, ma solo per le schede carburanti

E’ stato approvato un Decreto che proroga l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti, che era fissata al 1° di luglio, ma solo per le schede carburanti, e non per l’autotrazione. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se il gasolio agricolo rientra tra quello per autotrazione.

Quindi, fino a fine anno, tutti i possessori di Partita IVA potranno continuare ad utilizzare le schede carburante, così come avvenuto fino ad oggi, per poter detrarre l’IVA sugli acquisti di carburante da distributori stradali. Dal 1° luglio 2018, gli altri acquisti di carburante devono invece essere documentati tramite fattura elettronica.

Rimangano comunque in vigore le altre novità previste per le cessioni di carburanti, e cioè l’obbligo di utilizzare pagamenti tracciati. Quindi, dal 1° luglio non saranno più deducibili/detraibili le spese sostenute per l’acquisto di carburanti che siano state effettuate tramite sistemi di pagamento non tracciati. Per non perdere il diritto alla deduzione/detrazione delle spese sostenute, è possibile utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

  • assegni (bancari e postali);
  • vaglia (cambiari e postali);
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico.

L’utilizzo del denaro contante, invece, comporterà l’indeducibilità/indetraibilità delle spese sostenute