L’incentivo per l’assunzione di giovani che non studiano e non lavorano (Neet). Aperte le registrazioni
L’INPS, con circolare n. 68 del 21 luglio 2023, ha fornito le indicazioni per la gestione dell’esonero in favore dei datori di lavoro privati che assumano, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato soggetti “NEET” (Not Education, Employment or Training) – previsto dall’art. 27 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (c.d. D.L. Lavoro), convertito dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.
Il Decreto Lavoro all’art. 27 ha previsto che, al fine di sostenere l’occupazione giovanile ai datori di lavoro privati sia riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni di giovani che presentino, congiuntamente, determinati requisiti.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla circostanza che assumano o meno la qualifica di imprenditore, comprese i datori di lavoro del settore agricolo.
L’incentivo spetta per rapporti di lavoro instaurati con giovani che, alla data dell’assunzione, soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorino al momento dell’assunzione e non siano inseriti in corsi di studi o formazione (“NEET”);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
La registrazione del Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”[1].
Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito soltanto laddove venga rispettato, in aggiunta ai requisiti sopra menzionati, uno dei seguenti elementi:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi[2];
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
L’incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.
L’agevolazione, precisa l’INPS, non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine in quanto, in tale ipotesi, il giovane non rispetterebbe i requisiti fondanti il beneficio.
La misura dell’incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi.
In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Si tratta di un incentivo di tipo economico, che incide sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.
L’incentivo deve essere fruito ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio è consentito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con relativa sospensione del periodo di fruizione. In ogni caso, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.